1. Il proprietario, il cui fondo e' circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica ne' puo' procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
2. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica e' piu' breve e riesce di minore danno al fondo sul quale e' consentito. Esso puo' essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora cio'…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari