1. Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
2. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
3. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'
Normativa
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