(cfr. art.65 della precedente disciplina)
Art. 100.
Oneri di utilita` sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita` dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita` di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari