(cfr. art.42 della nuova disciplina)
TITOLO I - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
CAPO II - REDDITI FONDIARI
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono
e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali
e alla…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari