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Le delibere assembleari riguardanti beni esclusivi richiedono l’unanimità

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Condominio

Le delibere assembleari riguardanti beni esclusivi richiedono l’unanimità

venerdì, 05 giugno 2026

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 17 marzo 2026 n. 388, relativa al condominio negli edifici, afferma che la delibera assembleare che riguarda beni di proprietà esclusiva dei condomini è valida soltanto se approvata all’unanimità: nel caso di specie, si tratta di una veranda realizzata dal condomino ancorando la parte superiore del balcone del proprio appartamento a quella inferiore del balcone del soprastante appartamento di altro condomino.

Premessa

Il condominio degli edifici è un delicato gioco di equilibrio tra la proprietà comune e la proprietà esclusiva di ciascun condomino, che riconduce alla memoria dell’interprete quel difficile bilanciamento tra collettività e singolo, tipico del diritto pubblico. Nel caso all’attenzione, come si vedrà, non è centrale il rapporto tra i condomini nella gestione delle res comuni, certamente una costante nella disciplina condominiale, ma la capacità della collettività di incidere sul bene esclusivo del singolo proprietario. In altri termini, si tratta di chiarire come e quando l’assemblea dei condomini possa deliberare interessandosi di un bene di proprietà esclusiva.

Questa tematica, del resto, è stata ed è, più volte, all’attenzione della giurisprudenza, come accade per la spinosa e attualissima questione degli appartamenti adibiti a casa- vacanza o B&B, e delle reazioni della compagine condominiale (si veda Rispoli, Regolamento condominiale contrattuale ed esercizio di attività di bed and breakfast, in Riv. it. dir. turismo, 2015, pag. 23 e ss.; Celeste, Il regolamento condominiale vieta l’esercizio di “casa-alloggio”; interessa anche il B&B? in IUS Condominio e Locazione, 2025), a dimostrazione dell’importanza di un equilibrato bilanciamento tra le istanze di cui sopra.

Il caso

Una condomina adisce il Tribunale di Cosenza, traendo a giudizio la proprietaria del piano situato al di sotto del suo: l’accusa è di aver arbitrariamente ancorato la parte superiore di una veranda, costruita sul proprio balcone, sulla parte inferiore del balcone della propria unità abitativa. Pertanto, l’attrice chiede la condanna alla rimozione della veranda, nonché al risarcimento dei danni da rimozione della pavimentazione e per illegittimo ancoraggio alla soletta del proprio balcone.

Dal canto suo, la convenuta contesta la domanda, insistendo per il rigetto, ed evidenziando la sussistenza della veranda ancor prima dell’acquisto dell’appartamento da parte dell’attrice, nonché ...

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