1. Il caso e la questione giuridica
La sentenza della Cassazione civile nr. 6618 del 19 marzo 2026 affronta una delle questioni più dibattute in materia condominiale degli ultimi anni: l'estensione degli obblighi di contribuzione alle spese di riscaldamento a carico dei condomini che si siano legittimamente distaccati dall'impianto centralizzato. Nel caso di specie, alcuni condomini avevano impugnato in primo grado la delibera assembleare che aveva ripartito le spese dell'impianto di riscaldamento centralizzato anche nei loro confronti, nonostante si fossero distaccati da esso. Il Giudice di Pace aveva accolto tali domande, dichiarando la nullità della deliberazione in questione; pertanto, il condominio aveva proposto appello ed il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto sia la domanda dei condomini di declaratoria d’invalidità della delibera, sia quella del condominio di illegittimità del distacco, valorizzando le disposizioni del regolamento contrattuale che imponevano a tutti i condomini l'obbligo di contribuire alle spese di riscaldamento anche in caso di rinuncia al servizio.
La questione devoluta con ricorso alla Suprema Corte era quindi duplice: I) se il distacco dall'impianto centralizzato fosse legittimo; II) se, in caso affermativo, il condomino distaccato potesse essere obbligato — in forza di clausola regolamentare contrattuale — a concorrere non solo alle spese di conservazione dell'impianto (come previsto dall'art. 1118 co. 4 c.c.), ma anche a quelle di gestione.
2. L'art. 1118 co. 4 c.c. tra riforma del 2012 e giurisprudenza successiva
La disciplina del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato è stata oggetto di una profonda evoluzione normativa con la riforma del condominio operata dalla l. 220/2012 (cfr. cfr. Torrente A., Schlesinger P., MANUALE DI DIRITTO PRIVATO, 2017, Giuffré Editore S.p.a., Milano, pag. 86). La norma ha ...