 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato e spese condominiali

Articolo

Condominio

Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato e spese condominiali

mercoledì, 03 giugno 2026

è legittima la delibera assembleare che disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale e posta in deroga al criterio legale di ripartizione dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

È invece nulla la clausola del regolamento condominiale, così come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, quantunque il suo distacco non cagioni in concreto alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti.

1. Il caso e la questione giuridica

La sentenza della Cassazione civile nr. 6618 del 19 marzo 2026 affronta una delle questioni più dibattute in materia condominiale degli ultimi anni: l'estensione degli obblighi di contribuzione alle spese di riscaldamento a carico dei condomini che si siano legittimamente distaccati dall'impianto centralizzato. Nel caso di specie, alcuni condomini avevano impugnato in primo grado la delibera assembleare che aveva ripartito le spese dell'impianto di riscaldamento centralizzato anche nei loro confronti, nonostante si fossero distaccati da esso. Il Giudice di Pace aveva accolto tali domande, dichiarando la nullità della deliberazione in questione; pertanto, il condominio aveva proposto appello ed il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto sia la domanda dei condomini di declaratoria d’invalidità della delibera, sia quella del condominio di illegittimità del distacco, valorizzando le disposizioni del regolamento contrattuale che imponevano a tutti i condomini l'obbligo di contribuire alle spese di riscaldamento anche in caso di rinuncia al servizio.

 

 

La questione devoluta con ricorso alla Suprema Corte era quindi duplice: I) se il distacco dall'impianto centralizzato fosse legittimo; II) se, in caso affermativo, il condomino distaccato potesse essere obbligato — in forza di clausola regolamentare contrattuale — a concorrere non solo alle spese di conservazione dell'impianto (come previsto dall'art. 1118 co. 4 c.c.), ma anche a quelle di gestione.

 

 

2. L'art. 1118 co. 4 c.c. tra riforma del 2012 e giurisprudenza successiva

La disciplina del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato è stata oggetto di una profonda evoluzione normativa con la riforma del condominio operata dalla l. 220/2012 (cfr. cfr. Torrente A., Schlesinger P., MANUALE DI DIRITTO PRIVATO, 2017, Giuffré Editore S.p.a., Milano, pag. 86). La norma ha ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati