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Fotovoltaico ad uso privato su parti condominiali: punti fermi ed incertezze

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Fotovoltaico ad uso privato su parti condominiali: punti fermi ed incertezze

venerdì, 22 maggio 2026

Esigenze di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, quanto mai attuali, pongono il tema del fotovoltaico come uno dei più dibattuti in condominio. Sebbene il sistema normativo promuova l’uso dei beni comuni per l'iniziativa del singolo condomino, subordina quest’ultima al rispetto dei diritti altrui e alla salvaguardia del bene condominiale, lasciando uno spazio regolamentare all'assemblea incerto nel “quando” e nel “quomodo”.

L’esercizio del diritto al fotovoltaico e le attribuzioni dell’assemblea

L'art. 1122-bis del Codice Civile, introdotto dalla Legge n. 220/2012, ha inteso favorire l’istallazione di impianti fotovoltaici destinati alle singole unità delineando un diritto soggettivo del singolo condomino ad usare i beni comuni per l’installazione di impianti di energia di fonte rinnovabili, nel rispetto dei limiti generali di cui all’art. 1102 cod. civ. e senza necessità di autorizzazione assembleare: “E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato" (art. 1122 - bis c.c. comma 2^) e “(…) Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative” (art. 1122 - bis  c.c. comma 4^).

La disposizione riconosce la facoltà per il singolo di utilizzare le parti comuni, come il tetto o il lastrico solare per installare un impianto fotovoltaico a proprie spese e per il proprio esclusivo vantaggio negando all’assemblea un potere preventivo autorizzatorio, fatta salva una previsione in tal senso prevista da un regolamento di origine contrattuale che introduca siffatta limitazione (cfr. Cass. 21 maggio 1997, n. 4509).

La norma prevede attribuzioni dell’assemblea solo laddove la realizzazione dell’impianto fotovoltaico privato sui beni comuni renda necessarie modificazioni delle parti comuni: "qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire ...

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