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Legge di Bilancio 2025 – Riordino delle detrazioni per oneri nel modello 730/2026

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Imposte dirette

Legge di Bilancio 2025 – Riordino delle detrazioni per oneri nel modello 730/2026

giovedì, 14 maggio 2026

La Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, con l’art. 1, comma 10,  introduce nel DP.R.  22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) il nuovo art. 16-ter, con l’obiettivo di razionalizzare il sistema delle detrazioni IRPEF.

I principali chiarimenti interpretativi sono contenuti nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025.

La disciplina trova applicazione a partire dal modello 730/2026 (redditi 2025).

Premessa

Si premette che nel Quadro E del modello 730 vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Con riguardo alla prima nozione, alcune spese, come quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata (esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione e l’ulteriore detrazione per figli a carico, per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Con riguardo alla seconda, una serie di spese, come i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

 

 

Riordino delle detrazioni fiscali

Si è sopra anticipato che l’art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2025 introduce nel TUIR il nuovo art. 16-ter (rubricato “Riordino delle detrazioni”) la rimodulazione delle detrazioni, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Si evidenzia a priori che ai fini dell’art. 16-ter del TUIR, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Vediamone i  dettagli.

 

Ambito soggettivo

Il nuovo meccanismo interessa esclusivamente i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Per i soggetti al di sotto di tale soglia, il sistema delle detrazioni resta invariato.

 

Reddito di riferimento

Ai fini della verifica della soglia e dell’applicazione del limite:

  • il reddito complessivo va considerato al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • si assume il “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”, che include anche: redditi in cedolare secca, redditi forfetari, redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. mance), quota ACE;
  • per i contribuenti in concordato preventivo biennale rileva il reddito effettivo e non quello concordato.

 

Nuovo limite alle detrazioni

Per i redditi superiori a 75.000 euro, le spese detraibili sono ammesse entro un tetto massimo determinato come segue:

Importo massimo detraibile = Importo base × Coefficiente

Importo base:

  • da 75.001 a 100.000 euro -> 14.000 euro
  • oltre 100.000 euro -> 8.000 euro

Coefficiente (legato ai figli a carico):

  • assenza di figli -> coefficiente ridotto
  • presenza di figli -> coefficiente progressivo
  • almeno 3 figli o almeno 1 figlio con disabilità -> coefficiente pari a 1.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei massimali degli oneri e delle spese detraibili previsti dal nuovo art. 16-ter del TUIR:

Reddito

Importo base

Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione

 

 

Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)

Un figlio a carico (coefficiente 0,7)

Due figli a carico (coefficiente 0,85)

Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)

Superiore a 75.000 euro fino a 100.000 euro

14.000 euro

7.000 euro

9.800 euro

11.900 euro

14.000 euro

Oltre i 100.000 euro

8.000 euro

4.000 euro

5.600 euro

6.800 euro

8.000 euro

 

Oneri e spese interessati dal riordino

Rientrano nel perimetro del nuovo limite:

  • tutti gli oneri detraibili dall’imposta lorda (tranne gli oneri esclusi come specificato più avanti), considerati complessivamente;
  • anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico;
  • restano comunque fermi i limiti specifici previsti da ciascuna singola detrazione;
  • la riduzione delle detrazioni ex art. 15, commi 3-bis e seguenti TUIR (per redditi superiori a 120.000 euro).

Il nuovo tetto si aggiunge quindi ai limiti già esistenti, non li sostituisce.

 

Spese escluse dal riordino

Sono escluse dal conteggio del limite di cui all’art. 16-ter:

  • spese sanitarie detraibili (art. 15, comma 1, lett. c), TUIR);
  • investimenti in start-up innovative (detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221/2012);
  • investimenti in PMI innovative (detraibili ex art. 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del D.L. n. 3/2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015);
  • spese edilizie rateizzate sostenute fino al 31 dicembre 2024 (continuano a essere detraibili negli anni successivi senza subire il nuovo limite);
  • interessi passivi su mutui e premi assicurativi detraibili se relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024;
  • detrazioni forfettarie (es. spese per cani guida).

[1]

 

Spese che possono essere rateizzate

Per le spese per le quali la detrazione è ripartita in più anni (art. 16-ter, comma 5, TUIR):

  • rileva la singola rata annuale, non l’intero importo originario;
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, le rate concorrono al limite;
  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le rate sono escluse dal riordino.

 

Facoltà di scelta del contribuente

In presenza di spese eccedenti il tetto massimo di spesa:

  • il contribuente può scegliere quali spese includere nel conteggio;
  • è possibile privilegiare le spese con percentuale di detrazione più elevata;

La scelta può avvenire:

  • in sede di dichiarazione dei redditi;
  • oppure tramite indicazioni al sostituto d’imposta.

Nel 730/2026, il ricalcolo è effettuato a consuntivo, sulla base dei redditi effettivi.

 

Rapporto con l’art. 15 TUIR (redditi superiori a 120.000 euro)

A norma dell’art. 15 (detrazioni per oneri), comma 3-bis, del TUIR, la detrazione IVI prevista spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Si precisa che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro:

  • prima si applica il limite dell’art. 16-ter;
  • poi si applica la riduzione proporzionale delle detrazioni ex art. 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater TUIR.

Quindi, i due limiti convivono: il contribuente dovrà prima verificare il tetto di spesa massimo dell’art. 16-ter e poi applicare la riduzione proporzionale se il suo reddito supera i 120.000 euro.

La combinazione dei due meccanismi può ridurre significativamente il beneficio fiscale, rendendo non conveniente il riordino automatico.

Nelle istruzioni del Modello 730/2026 vi è infatti un’ulteriore novità su queste detrazioni.

Nel Quadro E, se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, è necessario barrare la casella “Riordino delle detrazioni non automatizzato” presente nell’intestazione dello stesso Quadro E, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato.

 

Redditi superiori a 200.000 euro

A norma del comma 5-bis dell’art. 16-ter del TUIR (inserito dall'art. 1, comma 4, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'art. 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c);

b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11 del D.L. n. 149/2013,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014;

c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

 

Per quanto esposto, si richiama l’esempio della scheda riportata in calce al presente elaborato.

[2]

 

[1] Videata tratta dalle pagine funzionali del nuovo dichiarativo CLOUD WEB Dylog.

[2] Esempio di esposizione delle detrazioni, tratto dalle nuove pagine funzionali del 730 Cloud Web Dylog.

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