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Impugnazione della delibera condominiale e specificità dell’istanza di mediazione

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Condominio

Impugnazione della delibera condominiale e specificità dell’istanza di mediazione

lunedì, 04 maggio 2026

Nell’impugnazione di delibera assembleare soggetta a mediazione obbligatoria, l’istanza ex art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, pur non richiedendo la compiuta qualificazione giuridica della futura domanda, deve contenere una esposizione fattuale idonea a rendere riconoscibili petitum e causa petendi, sicché la successiva deduzione in giudizio di un motivo di invalidità non prospettato in sede di mediazione integra una domanda nuova, non coperta dall’effetto interruttivo della decadenza ex art. 1137 c.c., con conseguente inammissibilità del relativo motivo di impugnazione.

Tribunale di Roma, quinta sezione civile, sentenza n. 3279/2026 del 3 marzo 2026: il fatto

La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da due condomini, di alcune deliberazioni assunte dall’assemblea di un Condominio sito in Roma in data 18 ottobre 2023, con riferimento a due punti dell’ordine del giorno. Gli attori lamentavano, in sintesi, carenze documentali, difetto di chiarezza dei bilanci e ulteriori profili di invalidità della deliberazione assembleare, mentre il Condominio convenuto eccepiva, tra l’altro, la decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. e contestava nel merito tutte le doglianze.

Nel corso del giudizio assumeva particolare rilievo il rapporto tra il contenuto dell’istanza di mediazione e i motivi poi articolati nell’atto di citazione. Dalla sentenza emerge, infatti, che nella domanda di mediazione le ragioni dell’impugnazione delle delibere erano state ricondotte alla mancata documentazione e alla mancata chiarezza, mentre nell’atto introduttivo gli attori avevano prospettato anche un distinto profilo concernente il vizio di costituzione dell’assemblea, in riferimento all’art. 40 del regolamento condominiale. A tali censure si affiancavano ulteriori doglianze relative alla documentazione trasmessa in vista dell’assemblea, all’intelligibilità delle poste di bilancio, all’asserito utilizzo del conto corrente personale dell’amministratore per operazioni del condominio e alla mancanza della nota sintetica esplicativa del rendiconto.

Osservazioni

La sentenza si colloca in un crinale molto delicato del contenzioso condominiale, quello in cui la mediazione obbligatoria cessa di essere percepita come adempimento preliminare e torna ad assumere la sua reale funzione di sede anticipata di confronto sul nucleo effettivo della lite. Il Tribunale di Roma muove da un dato normativo preciso, poiché l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 richiede che l’istanza di mediazione indichi organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa. La motivazione chiarisce che questa formula, pur interna a un procedimento deformalizzato, esige la prospettazione ...

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