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L’eccesso di potere in condominio: fine di una tesi

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L’eccesso di potere in condominio: fine di una tesi

mercoledì, 22 aprile 2026

Con due recenti pronunce (Cass. 14 aprile 2026 n. 9563 e Cass. 14 aprile 2026 n. 9571) la Suprema Corte ha chiarito che non è configurabile un vizio di eccesso di potere dell’assemblea condominiale come contrarietà all’interesse dell’ente collettivo, ovvero come deviazione “dal suo modo d’essere”, perciò ove si voglia impugnare una deliberazione dell’assemblea dei condomini per aver essa deciso questioni al di fuori delle proprie attribuzioni, il vizio ravvisabile è quello di nullità per "difetto assoluto di attribuzioni".

I casi

La Suprema Corte pare aver definitivamente abbandonato la tesi dell’eccesso di potere dell’assemblea condominiale; ciò è quanto emerge dalla disamina di due recentissime sentenze con cui il giudice di legittimità si è pronunciato in fattispecie in cui venivano dedotti, tra le altre censure, vizi di delibere condominiali attinenti all’essersi l’assemblea pronunciata al di fuori delle proprie attribuzioni.

In un primo caso (Cass. 14 aprile 2026 n. 9563) era stata dedotta quale motivo di censura della sentenza di appello, per quello che interessa il presente contributo, la violazione degli artt. 1120 e 1121 c.c., per aver il giudice del gravame riconosciuto il diritto di una condòmina dissenziente a non concorrere alle spese relative al servizio di animazione, trattandosi di un’innovazione di carattere “voluttuario”, senza considerare che non si era in presenza di una “innovazione”, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, e che l’assemblea aveva il potere – sulla scorta del regolamento di condominio – di deliberare in materia di impianti sportivi e di svago e quindi di inserire, tra le spese comuni da ripartire tra i condòmini, i costi relativi all’animazione, tenuto conto altresì della spiccata natura turistico-residenziale del complesso condominiale.

Il giudice di legittimità, nel rigettare la censura, ha innanzitutto premesso che le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condòmino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse ...

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