La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una condòmino che, ai sensi dell’art. 1129 c.c., chiedeva un articolato insieme di provvedimenti: la revoca dell’amministratore in carica, (i) la nomina di un amministratore giudiziale, (ii) l’accertamento della nullità di una delibera assembleare e la (ii) condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglie tuttavia unicamente la domanda principale di revoca, dichiarando inammissibili tutte le ulteriori richieste.
Già questo primo passaggio consente di cogliere un dato di ordine sistematico di particolare rilievo. Il procedimento di revoca dell’amministratore si colloca nell’ambito della volontaria giurisdizione e risponde a una funzione ben precisa, che non può essere dilatata fino a ricomprendere ogni possibile controversia condominiale. Il giudice interviene, in sostanza, come “supplente” dell’assemblea, ma solo per rimuovere una situazione patologica nella gestione, trattandosi di un procedimento che riveste “un carattere eccezione ed urgente” (come osserva A. Scarpa in Il Condominio negli edifici, Giuffrè, 2017, pag. 647 e ss.).
Muovendo da tale inquadramento, il Tribunale ricostruisce correttamente il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1129, comma 11, c.c., che consente la revoca giudiziale in presenza di gravi irregolarità. Come noto, il successivo comma 12 contiene un elenco di ipotesi tipiche che, tuttavia, non esauriscono il concetto: la norma stessa, attraverso l’espressione “tra le altre”, chiarisce il carattere meramente esemplificativo dell’elencazione. Il parametro di valutazione resta quindi sostanziale e ruota attorno al corretto adempimento degli obblighi di gestione, secondo i canoni di diligenza e trasparenza propri dell’amministratore.
In questa prospettiva, il Decidente collegiale sottolinea che la valutazione deve essere condotta alla stregua dei parametri dettati dall’articolo 1176, comma II, codice civile, vale a dire: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Sempre sul piano generale, ...