La vicenda
L’ex amministratore di un condominio ottiene un decreto ingiuntivo contro quest’ultimo, per il pagamento di somme pretese, tra l’altro, anche a titolo di compenso per tre annualità di gestione (dal 2013 al 2015) e per attività di redazione e presentazione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali in nome e conto del condominio.
Alla base della richiesta avanzata in monitorio, viene posta una deliberazione assembleare del 17 luglio 2015, di approvazione in blocco dei rendiconti consuntivi per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e del preventivo per l’anno 2015.
Il condominio propone opposizione e il tribunale, pur rilevando alcune discrasie contabili, rigetta l’opposizione, ritenendo vincolante la suddetta deliberazione assembleare di approvazione dei rendiconti.
La decisione viene ribaltata in appello, in quanto la corte territoriale, in forza del disposto di cui al comma 14 dell’art. 1129 c.c., ritiene infondata, tra le altre, la pretesa di pagamento dei compensi per gli anni 2013, 2014 e 2015, pur se contabilizzata nei bilanci consuntivi e nel bilancio preventivo approvati dall’assemblea con la delibera del 17 luglio 2015, escludendo, peraltro, il diritto ad un autonomo compenso per la redazione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali del condominio, trattandosi di attività compresa nell’ordinaria gestione.
Contro la sentenza di secondo grado, l’ex amministratore ricorre, invano, ai giudici di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
Nel proprio ricorso, l’ex amministratore ha evidenziato di essere stato nominato in una data (27 settembre 2011) anteriore a quella dell’entrata in vigore (17 giugno 2013) della riforma del condominio operata con legge n. 220 del 2012, sicché a lui non si sarebbe potuta applicare la disposizione di cui al comma 14 dell’art. 1129 c.c., ...