Il tema non è secondario. La verifica del DURC non è una formalità da archiviare in fretta, ma un controllo che incide sulla correttezza dei pagamenti, sulla gestione del rapporto con l’impresa e, più in generale, sulla diligenza richiesta all’amministratore.
Non è, in altre parole, un rito inutile. È un presidio minimo di diligenza. Sul piano operativo, pagare senza aver prima controllato la regolarità contributiva dell’appaltatore espone il condominio e, soprattutto, l’amministratore a contestazioni, blocchi, perdita di serenità gestionale e contenziosi che potevano essere evitati. La giurisprudenza consente al committente di sospendere il pagamento quando la regolarità contributiva non sia adeguatamente dimostrata; al tempo stesso, la più recente Cassazione ha escluso che il condominio sia automaticamente attratto nella solidarietà ex art. 29 come un imprenditore.
Nei lavori edili sulle parti comuni, la verifica della posizione dell’impresa si inserisce nel più ampio perimetro degli obblighi del committente in materia di sicurezza; negli appalti di servizi, invece, vanno distinti i profili di regolarità contributiva da quelli propri della cooperazione e del coordinamento previsti dalla normativa sulla sicurezza. Una posizione contributiva irregolare può esporre a sospensioni dei pagamenti, contestazioni, criticità nella gestione del rapporto con l’impresa e, nei casi più delicati, ad aggravare il quadro delle responsabilità connesse all’appalto. Il DURC online, inoltre, ha validità di 120 giorni dalla richiesta e va verificato in modo puntuale. Il documento può contenere dati personali, specie nel caso di imprese individuali, e deve quindi essere archiviato e trattato con le cautele richieste dalla disciplina privacy, evitando automatismi formali nella qualificazione dei ruoli e rendendo disponibile un’adeguata informativa sul trattamento dei dati.
Il controllo del DURC viene spesso trascurato perché è percepito come un’attività noiosa, ripetitiva e, in apparenza, poco produttiva. In molti studi viene vissuto come “l’ennesimo adempimento” ...