Il rendiconto condominiale e i relativi criteri di redazione -
L’attività condominiale, per sua natura, costituisce un’attività complessa che prevede la partecipazione degli “organi” che fanno capo a quell’ente di gestione (anch’esso complesso) che è il Condominio.
Al centro della cd. gestione condominiale si pone, per certo, l’attività di rendicontazione, affidata ex lege all’Amministratore.
A questi, invero, è fatto in primo luogo obbligo di convocare annualmente l’assemblea dei condomini per l’approvazione del rendiconto condominiale (art. 1130, n. 1, c.c.); in secundis, l’Amministratore sarà tenuto a redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e, appunto, convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro il termine di centottanta giorni (art. 1130, n. 11, c.c.).
È poi l’art. 1130 bis c.c. a farsi carico di indicare la “struttura” del rendiconto condominiale, che dovrà contenere le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve.
Esso si compone di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Insomma, il rendiconto rappresenta “…il fulcro della gestione condominiale…” (SCARPA, Amministratore di condominio – Attribuzioni, doveri e responsabilità, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2018, 282).
Ciò premesso, si rileva come una volta che l’Amministratore abbia “presentato” il rendiconto, sarà poi l’assemblea, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1130 bis e 1135, n. 3, c.c., a dover provvedere alle opportune verificare ed eventualmente approvarlo.
Allorché esso venga approvato, i condomini assenti ovvero dissenzienti potranno tuttavia procedere a impugnativa della relativa delibera unicamente per ragioni di legittimità, senza poter indi confutare il merito della gestione (arg. ex art. ...