1) Il fatto
Con sentenza n. 29917 del 12.11.2025, la Suprema Corte di cassazione si è espressa in tema di frazionamento di un appartamento e sulla possibilità di procedere all’allaccio delle utenze a seguito di detta operazione. In particolare, la controversia oggetto del presente commento riguardava l’impugnazione proposta da due condomini avverso una deliberazione assembleare che aveva riguardato la possibilità per i predetti condomini di procedere prima al frazionamento di una unità immobiliare e poi all’allaccio delle utenze a servizio degli appartamenti risultanti dal frazionamento stesso. In primo grado il Tribunale di Roma aveva respinto l’impugnazione proposta dai condomini, sulla base del fatto che gli stessi avevano partecipato all’assemblea, esprimendo voto favorevole all’adozione della delibera stessa. La Corte d’Appello di Roma, rilevando come alcun male ingiusto fosse ravvisabile nel caso in esame, respingeva l’appello proposto dai condomini. Le predette pronunce sono state ribaltate dalla Suprema Corte, che ha espresso il principio di diritto secondo cui: “la domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una assemblea di condominio, avente ad oggetto l’autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell’allaccio di nuove utenze domestiche di una unità immobiliare ad una rete di servizi integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può pertanto essere proposta da un condomino, seppure abbia partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera genera quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata. Non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata, anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'art. 1421 c.c., secondo cui la nullità può essere fatta valere ...