 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Superbonus e appalto: il rischio d’impresa resta all’appaltatore

Articolo

Condominio

Superbonus e appalto: il rischio d’impresa resta all’appaltatore

lunedì, 26 gennaio 2026

Con una recente sentenza, (Trib. di Fermo, sez. civ, 12 settembre 2025, n. 497), il Tribunale di Fermo ha escluso che il blocco della cessione dei crediti fiscali possa integrare una causa di impossibilità sopravvenuta o di forza maggiore, qualificando l’arresto dei lavori come inadempimento imputabile all’appaltatore e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1454 c.c., con conseguente diritto del committente alla restituzione delle cauzioni.

I fatti di causa.

 

La controversia trae origine da un contratto di appalto stipulato in data 23 novembre 2023 tra un condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, e una società appaltatrice operante quale general contractor, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di consolidamento statico ed efficientamento energetico dell’edificio condominiale, con accesso alle agevolazioni fiscali previste dal c.d. Superbonus 110%. Il contratto prevedeva un’articolata regolamentazione delle opere, delle modalità di esecuzione e dei tempi di completamento, fissando quale termine ultimo per la conclusione dei lavori la data del 31 marzo 2024.

 

 

In sede di stipulazione, il condominio aveva versato all’appaltatore una cauzione di Euro 20.000,00, destinata a essere restituita in occasione della liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori (SAL). Inoltre, l’allegato contrattuale richiamava l’esistenza di lavorazioni parzialmente eseguite da una precedente impresa, rispetto alle quali la nuova appaltatrice si era impegnata a procedere alla relativa asseverazione, contabilizzazione e liquidazione, con restituzione al condominio di un’ulteriore somma di Euro 20.000,00, corrispondente al deposito cauzionale già versato alla precedente ditta.

 

 

Nel corso dei mesi di dicembre 2023, l’appaltatore aveva contabilizzato un primo SAL ed emesso le relative fatture, attestando l’avvio delle opere. Tuttavia, subito dopo tale fase iniziale, i lavori avevano subito un arresto totale, senza che vi fosse una formale sospensione concordata né una ripresa effettiva delle attività di cantiere. A fronte di tale situazione, il condominio aveva ripetutamente sollecitato l’appaltatore alla prosecuzione delle opere, dimostrando un atteggiamento collaborativo e improntato ai principi di correttezza e buona fede, anche mediante la concessione di termini più ampi rispetto a quelli originariamente previsti dal contratto.

 

 

Nel corso del 2024, il condominio aveva altresì manifestato disponibilità a valutare una rimodulazione degli interventi, riducendo l’entità delle opere ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati