ADEMPIMENTI E TERMINI DI SCADENZA
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2026 per il versamento del premio, in unica soluzione o della prima rata, la scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2025 è il 2 marzo 2026 (cadendo il 28 febbraio di sabato).
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE
Al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo, entro il 16 febbraio 2026, il datore di lavoro può comunicare all’Inail, attraverso il servizio telematico “Riduzione Presunto” le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse, nell’anno 2026, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente (art. 28, comma 6 del DPR n. 1124/65).
NUOVE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO FAVOREVOLE
L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza”) ha autorizzato l’Istituto a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, demandandone la relativa attuazione ad un apposito decreto interministeriale.
Nelle more dell’emanazione di tale decreto interministeriale, il Presidente dell’INAIL, per non penalizzare le imprese che potrebbero beneficiare sin da subito della riduzione del premio, ha autorizzato, in via provvisoria, l’applicazione delle nuove aliquote già in fase di autoliquidazione 2025/2026 (deliberazione del presidente dell’INAIL n. 17 del 10/11/2025 e deliberazione C.d.A. INAIL n. 146 del 21/07/2025).
Dal 1° gennaio 2026 saranno, quindi, applicate in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (cfr. nota Inail n. 10896/2025) , con espressa riserva di richiedere eventuali maggiori premi dovuti nei casi in cui:
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