La definizione del contratto di multiproprietà
Il contratto di multiproprietà viene definito dall’art. 69 del Codice del consumo come “un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.
Si tratta di un modello di utilizzazione e godimento turnario di un bene che costituisce l’oggetto comune di più diritti di eguale contenuto, di cui risultano titolari soggetti diversi.
La coesistenza dei diritti dei multiproprietari è consentita dal fatto che il concreto esercizio del diritto è periodico, il godimento è turnario e si realizza secondo un avvicendamento temporale prefissato dal contratto al momento dell’acquisto.
La multiproprietà attribuisce il diritto di godere e disporre del bene limitatamente a un determinato periodo dell’anno, per la durata prevista dal contratto comunque superiore a un anno. Tale diritto, di per sé individuale e non collettivo, è di regola trasmissibile inter vivos e mortis causa.
Sennonché, la natura giuridica della multiproprietà è da sempre oggetto di un vivace dibattito, che ha visto confrontarsi tesi distinte non univocamente condivise né dalla dottrina né dalla giurisprudenza.
Escluso che si tratti di un diritto reale su cosa altrui, per vero sostenuto da una tesi risalente (cfr. CASELLI, La multiproprietà, 1999, p. 28; CAPPARELLI - SILVESTRO, La multiproprietà immobiliare, in Dizionari di diritto privato, a cura di Irti, 1980, pp. 573 ss.), alcuni negano che si tratti di un vero e proprio diritto di proprietà, perché il multiproprietario incontra dei limiti stringenti alle due facoltà che connotano il diritto del proprietario: la facoltà di disposizione e la facoltà di godimento del bene.
In relazione alla facoltà di ...