1. Corte d’appello di Milano, sez. III civile, sentenza 1° ottobre 2025, n. 2604. I fatti di causa
Due coniugi comproprietari di un immobile facente parte di un condominio impugnavano una delibera assembleare, chiedendone la declaratoria di nullità o l’annullamento per illegittima modifica del Regolamento condominiale attuata con l’approvazione a maggioranza dei punti 1, 2 e 3 dell’ordine del giorno, riguardanti, rispettivamente, l’uso del cortile comune quale posteggio, l’introduzione del potere sanzionatorio dell’assemblea per infrazione del regolamento condominiale e l’esecuzione di opere di trattamento dei muri di una scala con prodotti antimuffa.
Il Tribunale di Pavia accoglieva parzialmente la domanda, annullando la delibera impugnata solo in relazione al punto 2 dell’o.d.g., compensando le spese per 1/3, con condanna della parte attrice a rifondere al convenuto i residui 2/3.
Avverso tale sentenza proponeva appello il condominio, dolendosi del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l’introduzione della possibilità, precedentemente non contemplata, per l’assemblea condominiale di stabilire sanzioni pecuniarie per infrazioni al regolamento, da devolvere al fondo spese ordinarie nella disponibilità dell’amministratore, ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.c., richiedesse l’unanimità dei condomini e non la maggioranza qualificata degli stessi prevista dall’art. 1136 c.c.
2. La soluzione offerta dalla Corte d’Appello di Milano
La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale, operando una fondamentale distinzione in ordine alla natura delle clausole dei regolamenti condominiali, che può essere, a seconda dei casi, contrattuale o regolamentare.
In particolare, le clausole aventi natura contrattuale richiedono sempre l’unanimità, mentre quelle aventi natura regolamentare possono essere modificate anche con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c.
Secondo un consolidato orientamento della ...