Il caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un condominio di Venezia-Mestre nei confronti di una condomina che aveva accumulato una morosità di euro 3.085,07, ampiamente documentata ed i cui tentativi di recupero sono rimasti infruttuosi.
La resistente, che non si è costituita nel procedimento, risultava inadempiente per un periodo ben superiore al semestre richiesto dall'art. 63, comma 3, disp. att. c.c. per legittimare la sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso cautelare e ha autorizzato il condominio a sospendere la fornitura del riscaldamento e dell'acqua calda relativamente all'unità abitativa della resistente. Specificamente, il giudice ha autorizzato il condominio ad accedere con i propri tecnici all'interno dell'unità immobiliare per eseguire le opere necessarie di distacco, avvalendosi se necessario anche della forza pubblica.
La decisione ed i contrasti giurisprudenziali
Analizzando le motivazioni della decisione emerge come il Giudice, nell’esaminare la vicenda, si sia trovato a confrontarsi con quello che per la giurisprudenza rappresenta spesso il vero punto di frizione: la possibile antitesi tra il disposto dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., che consente la sospensione dei servizi comuni al condomino moroso, e l’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute come interesse primario della persona.
La valutazione della misura richiesta ha dunque imposto un’attenzione particolare nel verificare se la sospensione potesse trovare spazio senza tradursi in una lesione dei diritti fondamentali dell’inadempiente.
Sul punto la giurisprudenza si è sviluppata lungo due direttrici opposte. Un primo orientamento ritiene che l’interesse meramente economico del condominio non possa comprimere i diritti fondamentali della persona e debba essere quindi bilanciato con la tutela preminente del diritto alla salute garantito dall’art. ...