1. Il caso
Due coniugi, comproprietari di un immobile, impugnavano la delibera adottata dall’organo assembleare, domandando la declaratoria di nullità o l’annullamento per illegittima modifica del regolamento condominiale, attuata con l’approvazione a maggioranza di taluni punti dell’ordine del giorno, riguardanti, tra l’altro, l’introduzione del potere sanzionatorio dell’assemblea.
Il Tribunale di Pavia annullava la delibera assunta dall’assemblea relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno (“Proposta di modifica del regolamento: inserimento clausola sanzionatoria prevista dall'art. 70 Disposizioni per l'attuazione del codice civile”); parte appellante sosteneva che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto necessario il voto unanime dei condomini, anziché la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 c.c., al fine di validamente introdurre nel regolamento condominiale la possibilità - precedentemente non contemplata - di stabilire sanzioni pecuniarie per infrazioni allo stesso regolamento, ai sensi dell’art. 70 delle disposizioni attuative del codice civile.
La Corte d’Appello di Milano, con la pronuncia in commento, riteneva infondata la doglianza avanzata da parte appellante, sostenendo che “non v’è dubbio che, per aggiungere la facoltà di comminare sanzioni, il regolamento debba essere modificato con il consenso di tutti i proprietari”.
2. La natura eccezionale del potere sanzionatorio inserito nel regolamento condominiale
Il potere di sanzionare i comportamenti considerati illeciti da parte dell’ordinamento è, di regola, riservato allo Stato, che può a sua volta riconoscerlo a soggetti diversi, attraverso una puntuale previsione normativa.
In proposito, l’art. 70 delle disposizioni attuative del codice civile rappresenta la norma di riferimento, prevedendo che - a fronte di infrazioni al regolamento di condominio - può essere prevista una sanzione consistente nel pagamento di una somma fino ad euro 200,00, ed in caso di recidiva, fino ad ...