Nel panorama giurisprudenziale odierno continua a tenere banco la questione inerente alla prededucibilità o meno dei crediti relativi alla gestione delle cose comuni che l’amministratore di un condominio voglia insinuare al passivo della liquidazione giudiziale dell’ente.
La vicenda in esame prende le mosse dal decreto con il quale il Giudice delegato del Fallimento CR. Immobiliare s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Tempio Pausania nel 2018 e, dunque, nella vigenza del regio decreto n. 267/1942 e successive modifiche e integrazioni, ha parzialmente rigettato la domanda di insinuazione al passivo depositata dal Residence C.R. in persona dell’amministratore, escludendo una parte del credito e ammettendo la restante parte senza tuttavia riconoscerne il rango di credito prededucibile.
In particolare, il Giudice delegato della procedura ha ritenuto di non poter qualificare il credito insinuato come prededucibile ai sensi dell’art. 111 l. fall. per carenza del requisito soggettivo richiesto dal legislatore, ossia perché il credito non poteva ritenersi sorto in “occasione” del fallimento in quanto non riferibile agli organi del fallimento medesimo; neppure il GD ha ritenuto di poter ritenere sussistente il requisito oggettivo consistente nella strumentalità del credito alla prosecuzione dell’attività o alla conservazione dei beni, escludendone con ciò l’insorgenza in “funzione” della procedura concorsuale.
A completamento dell’iter motivazionale seguito, il GD del fallimento C.R. Immobiliare s.r.l. ha escluso di poter riconoscere natura prededucibile al credito insinuato dal Residence C.R. sulla base dell’art. 30 della legge n. 220/2012 in quanto norma applicabile esclusivamente in materia condominiale e non estensibile in via analogica o interpretativa all’istituto della comunione, posto il carattere eccezionale delle norme che individuano le cause di prelazione.
Proposta opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall. (norma ora riformulata nell’art. 206 CCII) da parte del Residence CR. s.r.l., il Tribunale di Tempio Pausania ha parzialmente ...