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Tardiva registrazione dei contratti di locazione: profilo sanzionatorio

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Fisco

Tardiva registrazione dei contratti di locazione: profilo sanzionatorio

giovedì, 30 ottobre 2025

Con la risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla disciplina delle sanzioni applicabili in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani a uso abitativo, di durata pluriennale.

Il documento segna un superamento definitivo di quanto affermato in passato nella Circolare n. 26/E/2011, con un allineamento al recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Imposta di registro sui contratti di locazione

L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo.

Per la registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, ex art. 17, c. 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR).

Nello specifico, l’imposta può essere assolta:

  • annualmente, assumendo come base imponibile l’ammontare del canone relativo a ciascun anno oppure
  • in unica soluzione, avendo riguardo all’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.

Profilo sanzionatorio per l’omessa o tardiva registrazione

In caso di omissione della richiesta di registrazione o di tardiva registrazione, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 69 del TUR all’imposta dovuta.

L’articolo 69, da ultimo modificato dall’art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2025, prevede che l’ammontare della sanzione amministrativa applicabile in caso di tardiva registrazione sia pari al:

  • 45% dell’imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, se il ritardo non è superiore a 30 giorni;
  • 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, se il ritardo è superiore a 30 giorni (in questo caso la registrazione si considera omessa).

Per determinare la sanzione dev’essere preso come riferimento l’imposta dovuta. Ciò ha rappresentato per diverso tempo un aspetto controverso e si è discusso per comprendere se la sanzione dovesse essere commisurata all’imposta calcolata sull’intera durata del ...

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