Imposta di registro sui contratti di locazione
L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo.
Per la registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, ex art. 17, c. 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR).
Nello specifico, l’imposta può essere assolta:
- annualmente, assumendo come base imponibile l’ammontare del canone relativo a ciascun anno oppure
- in unica soluzione, avendo riguardo all’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.
Profilo sanzionatorio per l’omessa o tardiva registrazione
In caso di omissione della richiesta di registrazione o di tardiva registrazione, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 69 del TUR all’imposta dovuta.
L’articolo 69, da ultimo modificato dall’art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2025, prevede che l’ammontare della sanzione amministrativa applicabile in caso di tardiva registrazione sia pari al:
- 45% dell’imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, se il ritardo non è superiore a 30 giorni;
- 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, se il ritardo è superiore a 30 giorni (in questo caso la registrazione si considera omessa).
Per determinare la sanzione dev’essere preso come riferimento l’imposta dovuta. Ciò ha rappresentato per diverso tempo un aspetto controverso e si è discusso per comprendere se la sanzione dovesse essere commisurata all’imposta calcolata sull’intera durata del ...