Come sappiamo il legislatore non ha mai fornito una definizione di lavoro subordinato, qualificando, invece, il prestatore di lavoro come il soggetto che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, così come enunciato nell’art. 2094 del c.c.
È stata poi la giurisprudenza, nel corso degli anni, a sottolineare quali dovessero essere gli indici della subordinazione:
- La sussistenza di un potere direttivo esercitato dal datore di lavoro: emanazione di ordini specifici; esercizio di attività di vigilanza nell’esecuzione delle prestazioni di lavoro;
- Inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
- Continuità della prestazione lavorativa.
In questo scenario, non troverebbe, invece, applicazione il rapporto di lavoro familiare.
Ogni rapporto di lavoro subordinato tenendo conto di quanto riportato nell’art. 2094 c.c., si presume essere svolto a titolo oneroso. Tuttavia, come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza, il lavoro prestato in ambito familiare può presumersi a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto: in presenza, dunque, di un rapporto tra coniugi o di un vincolo tra parenti e affini fino al sesto grado o ancora di una convivenza tra datore di lavoro e lavoratore.
Con il brocardo Affectionis vel benevolentiae causa si va proprio a sottolineare lo spirito di solidarietà e affetto che risultano lontani dalla logica del contratto di lavoro e del corrispettivo. Le parti coinvolte risulterebbero, infatti, unite tanto negli intenti, quanto nei fini e nei frutti dell’attività lavorativa imprenditoriale.
Altro fattore da tenere a mente è l’ambito nel quale vengono svolte queste prestazioni lavorative.
L’INPS con la Circolare n. 179/1989 è, infatti, intervenuta sul punto specificando quando la presunzione della gratuità della ...