1. I casi
Con due recenti interventi, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema del compenso dell’amministratore di condominio e, in particolare, dell’obbligo di analitica indicazione del medesimo che il legislatore impone all’amministratore al momento dell’accettazione della nomina (art. 1129 co. 14 c.c.), a pena di nullità della nomina stessa.
Con una prima sentenza (Cass. 29 maggio 2025, n. 14424), il giudice di legittimità ha censurato una pronuncia di appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto immune da vizi una delibera assembleare senza tuttavia verificare la validità dei compensi dell’amministratore rendicontati per le gestioni successive a giugno 2013 alla stregua del sopravvenuto art. 1129, comma 14, c.c.; si tratta, infatti, secondo la Suprema corte, di rilievo di nullità cui il giudice di appello deve procedere non solo in risposta all’eventuale eccezione di parte, ma anche d’ufficio. Spiega la Corte che la deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale includendovi l'importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato specificato analiticamente all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve considerarsi nulla, senza che il rendiconto possa valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita. Se è vero che l’approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea preclude ai condomini la facoltà di contestare le voci di entrata e di uscita sotto il profilo contabile, ciò non esclude tuttavia –dice la Corte- la possibilità di contestarle sotto il profilo della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, prosegue il giudice nomofilattico, ai sensi dell’art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato ...