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Tabelle errate e arricchimento indebito nella compagine condominiale

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Tabelle errate e arricchimento indebito nella compagine condominiale

venerdì, 05 settembre 2025

Con la pronuncia dell’11 febbraio 2025, n. 379, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice di appello della pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Genova (22 dicembre 2023, n. 2080), vengono affermate la configurabilità e l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., in àmbito condominiale, a tutela dei condòmini che abbiano subìto un depauperamento patrimoniale derivante dall’applicazione di tabelle millesimali rivelatesi erronee. Il provvedimento, ponendosi in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadisce che l’azione restitutoria può essere esperita anche in assenza di una pronuncia costitutiva di revisione delle tabelle millesimali, valorizzando la funzione correttiva dell’istituto ex art. 2041 c.c. quale rimedio residuale fondato sull’ingiustificato spostamento patrimoniale tra le parti consistente in un’alterazione dell’equilibrio contributivo, ancorché in esecuzione di deliberazioni assembleari formalmente valide.

SOMMARIO: 1. La questione; - 2. Le tabelle millesimali: disciplina e profili applicativi; - 3. L’errore; - 4. L’arricchimento indebito nella compagine condominiale; - 5. La disciplina dell’arricchimento senza causa: i caratteri generali; - 6. L’ordinanza del 4 settembre 2024 n. 23739; - 7. Conclusioni

 

1. LA QUESTIONE 

Alcuni condomini convenivano in giudizio un partecipante alla comunione edilizia dinanzi al Giudice di Pace di Genova, al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento di un’indennità, ai sensi dell’art. 2041 c.c., pari alla quota degli oneri condominiali indebitamente risparmiata a séguito dell’applicazione di tabelle millesimali rivelatesi, all’esito di apposita perizia tecnica, incongrue rispetto al reale valore delle rispettive porzioni immobiliari. Tali tabelle, adottate originariamente in sede assembleare, avevano generato, a detrimento degli attori, un disallineamento nell’obbligo contributivo, determinando in capo al convenuto un vantaggio patrimoniale privo di causa giustificativa.

Successivamente, a fronte delle evidenze tecniche e delle trattative intercorse in àmbito condominiale, l’assemblea, con deliberazione assunta all’unanimità e con il voto favorevole del convenuto, approvava nuove tabelle millesimali, più aderenti alla consistenza oggettiva delle unità immobiliari. I condòmini che, negli anni antecedenti, avevano sopportato un esborso sproporzionato rispetto alla propria quota promuovevano quindi l’azione di arricchimento senza causa, invocando il principio di equità compensativa in àmbito condominiale.

All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice adìto accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla corresponsione dell’importo richiesto, ritenendo provata la sussistenza di un arricchimento ingiustificato in suo favore, coincidente con l’impoverimento subìto dagli attori.

Avverso la pronuncia veniva proposto appello, articolato su più profili di censura, che sottolineavano l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il primo giudice statuito sull’erroneità delle tabelle in assenza di domanda specifica; la dedotta ...

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