La vicenda
Un condomino di uno stabile condominiale adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentire dire e dichiarare nulla e/o annullabile una delibera assembleare nella parte in cui – per quanto qui di rilievo – veniva deliberato il diniego del diritto del condomino istante ad avere diritto all’accesso ed estrarre copia dell’anagrafe condominiale, come per Legge previsto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c., e non costituente violazione della privacy come illegittimamente ed erroneamente paventato dall’amministratore condominiale.
Per l’effetto, parte attrice chiedeva volersi condannare l’Amministratore di condominio al rilascio al condomino istante di copia dell’anagrafe condominiale con i relativi recapiti.
Si costituiva in giudizio, per il tramite dell’Amministratore pro tempore, il Condominio, il quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto (si segnala che il condomino adiva il Tribunale anche per chiedere la nullità e/o l’annullamento della delibera assembleare nella parte in cui veniva deliberata “… la chiusura mediante lucchetto del vano contenente l’interruttore generale elettrico delle abitazioni private dei condomini e, segnatamente, della abitazione della sig.ra Avv. [omissis, ndr], perché abnorme e illegittima per tutti i motivi rappresentanti nel presente atto e denuncianti violazioni delle norme codicistiche in vigore in materia condominiale e della proprietà privata e per l’effetto ordinare all’amministratore del condominio a rimuovere il lucchetto o a fornire a parte attrice copia della chiave del lucchetto…”, così in Trib. Civ. Castrovillari, sent. n. 535, del 24.3.2025, in commento). Con vittoria di spese e compensi di lite nonché con condanna ex art. 96 c.p.c. per una somma non inferiore a euro 648,10.
All’esito della rituale istruttoria, il Giudice adito rigettava il motivo concernente la chiusura degli armadi condominiali con lucchetto, perché infondato, accogliendo per contro ...