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Non è ammessa la revoca giudiziale dell’amministratore in prorogatio

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Condominio

Non è ammessa la revoca giudiziale dell’amministratore in prorogatio

venerdì, 25 luglio 2025

Con una recente sentenza, la Suprema Corte (Cass. 26 maggio 2025, n.14039) ha stabilito il principio per cui in tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell’assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11 c.c., diretta ad ottenere la revoca dell’amministratore cessato dall’incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. 

Scritto da: Marzotti Pietro

Il fatto

Alcuni condòmini chiedevano la revoca giudiziale dell’amministratore del condominio, dimissionario e in regime di prorogatio, per gravi irregolarità (tra cui la mancata tenuta dell’anagrafe del condominio e la violazione del diritto di accesso dei condomini alla documentazione contabile del condominio) ai sensi dell’art. 1129 co.11 c.c. Contro la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, veniva proposto reclamo innanzi alla Corte d’appello di Roma. Quest’ultima, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ritenendo fondata la domanda dei condòmini, aveva tuttavia dichiarato la cessazione della materia del contendere sul presupposto che, con delibera successiva all’instaurazione del giudizio, il condominio aveva accettato le dimissioni dell’amministratore uscente e aveva nominato un nuovo amministratore; applicando il principio della soccombenza virtuale, aveva dunque condannato l’amministratore alle spese di entrambe le fasi del giudizio cautelare.

Avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma veniva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, aventi ad oggetto la doglianza relativa alla non esperibilità del rimedio di cui agli artt. 1129 co.11 c.c. e 64 disp. att. c.c. avverso un amministratore già cessato dall’incarico. 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Il giudice di legittimità ha innanzitutto premesso che, secondo quanto sancito da Cass. SS.UU. 20957/2004, la revoca giudiziale dell’amministratore di cui agli artt. 1129 comma 11 c.c. e 64 disp. att. c.c. costituisce un procedimento eccezionale e urgente (improntato a rapidità, informalità ed officiosità), sostitutivo della volontà assembleare, suscettibile di risolvere prima del tempo il rapporto di mandato tra i condomini e l’amministratore, che trova giustificazione soltanto nell’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela (superiore a quella dei singoli condomini e dei diritti dell’amministratore) ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte ...

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