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L'amministratore in prorogatio con particolare riferimento alle attività urgenti

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Condominio

L'amministratore in prorogatio con particolare riferimento alle attività urgenti

lunedì, 21 luglio 2025

La Corte civile di appello di Roma, sez. III, con la sentenza del 4 aprile 2025, n. 2160, ha statuito che l’amministratore in prorogatio può validamente sottoscrivere, per conto del Condominio, il verbale di collaudo delle opere di appalto ed accettare, quindi, le opere eseguite dalla società appaltatrice in favore del Condominio. 

Scritto da: Cice Giovanna

Premessa normativa

L’art. 1129 cod. civ., così come riformato dalla L. 220/2012, detta la disciplina sul conferimento e sulla cessazione dell’incarico dell’amministratore, stabilendo in sintesi che: 

  • nei condominii con più di otto condòmini, l’amministratore è nominato dall’assemblea o, in mancanza, dal giudice, su ricorso anche di un solo condòmino o dell’amministratore dimissionario (comma primo); 
  • contestualmente all’accettazione della nomina, l’amministratore deve specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo del suo compenso (comma quattordicesimo); 
  • l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata (comma decimo); 
  • alla cessazione dell'incarico, l’amministratore è tenuto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi,  eccettuato il rimborso delle anticipazioni sostenute ex art. 1720 cod. civ. (comma ottavo).

La riformata normativa, quindi, stabilisce una durata predeterminata dell’incarico (annuale) ma, alla cessazione dell’incarico, consente ed impone all’amministratore di “eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi”. 

La Riforma non ha accolto, dunque, la teoria dell’«ultra vigenza dell’incarico»  da intendersi come prorogatio imperii ad effetti «illimitati», potendo e dovendo – dopo il biennio – l’amministratore compiere le sole attività urgenti (A. Scarpa, Amministratore di condominio, Milano, 2018, p. 64; R. Triola, La durata in carica dell’amministratore, in Casi e questioni in tema di condominio, Roma, 2018, p. 109). Prima della riforma, invece, secondo il prevalente orientamento l'amministratore, in ipotesi di cessazione dalla carica, proseguiva nell’esercizio dei suoi pieni poteri, fino alla sostituzione o alla riconferma, salva l’adozione di un’espressa delibera dei condòmini, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico (Cassazione civile sez. II, 17/05/2018, n.12120). 

La novella legislativa, ...

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