Il provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2025 introduce un impianto organico e puntuale in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati per gli operatori non finanziari attivi nel trattamento del contante. Si tratta di soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001, spesso sottoposti a minori presidi rispetto agli intermediari finanziari, ma ora destinatari di obblighi che riflettono la crescente attenzione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel comparto del cash management. Il nuovo quadro normativo si traduce in una ridefinizione degli standard operativi e organizzativi per gli operatori del contante: attraverso l’adozione di controlli più stringenti, procedure informatizzate e obblighi documentali dettagliati, il provvedimento mira evidentemente a colmare il gap con il mondo finanziario, ponendo tutti gli attori su un terreno di responsabilità coerente con le crescenti esigenze di presidio AML.
Verifica dell’identità e controllo costante
Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori non finanziari si articolano su più livelli. L’identificazione del cliente e dell’esecutore (ove presente) va effettuata con acquisizione dei dati tratti da documenti di identità in corso di validità, di cui conservare copia cartacea o elettronica. In fase di avvio del rapporto continuativo o di richiesta di un’operazione occasionale, il cliente va invitato a dichiarare se operi eventualmente per conto di un altro soggetto, fornendo i dati identificativi di quest’ultimo e del suo eventuale titolare effettivo.
Per soggetti diversi da persone fisiche, l’operatore deve ricostruire l’assetto proprietario, con particolare attenzione alle società fiduciarie o complesse. In tutti i casi, le verifiche effettuate devono essere basate su fonti affidabili e delle stesse occorre lasciare traccia documentale.
Una volta instaurato il rapporto, l’operatore è tenuto a un controllo costante, che consiste nell’analisi delle operazioni effettuate durante tutta la durata del rapporto, in ...