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Consigliere del consiglio di supercondominio e rappresentante del condominio

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Condominio

Consigliere del consiglio di supercondominio e rappresentante del condominio

venerdì, 11 luglio 2025

Con la sentenza 21 marzo 2025, n. 2881, il Tribunale di Napoli ha affermato che, in tema di supercondominio negli edifici, la nomina dei singoli condòmini che assumono la carica di consiglieri del consiglio di supercondominio non spetta all’assemblea dei rappresentanti di quest’ultimo ma è rimessa alle assemblee dei singoli condomìni. La figura del consigliere del consiglio di supercondominio differisce dalla figura del rappresentante dell’assemblea del singolo condominio (disciplinata dall’art. 67 disp. att. c.c.) per la cui nomina è prevista la maggioranza qualificata ex art. 1136 quinto comma c.c.

Scritto da: Brachi Angelo

Il fatto

Una condomina impugnava la delibera assembleare limitatamente al punto dell’ordine del giorno avente ad oggetto la nomina del rappresentante dell’assemblea per il Consiglio del Supercondominio. A sostegno dell’impugnativa la condomina deduceva la violazione del combinato disposto degli artt. 67 disp. att. c.c. e 1136 c.c. poiché la nomina del rappresentante del singolo condominio richiedeva un quorum deliberativo maggiore di quello in concreto raggiunto, ossia risultava essere necessaria l’approvazione con un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio come previsto dall’art. 1136 quinto comma c.c.; quindi, secondo la condomina, erano necessari 667,00 millesimi, richiesti dalla legge, a fronte dei 631,00 millesimi favorevoli, effettivamente raggiunti. Si costituiva il convenuto condominio che, nel richiedere il rigetto dell’opposizione, deduceva che, in realtà, con la delibera impugnata era stato nominato non il rappresentante di condominio ma una figura diversa, ossia quella del rappresentante del consiglio di supercondominio “figura con requisiti di eleggibilità e funzioni diverse rispetto al Rappresentante dei Condomini per l’Assemblea, la cui figura è invece regolata dall’art. 67 disp. att. c.c.”; inoltre, il convenuto condominio eccepiva la carenza di interesse dell’attrice in quanto il rappresentante del singolo condominio (ex art. 67 disp. att. c.c.) era stato nominato con una successiva delibera il cui esito era stato regolarmente trasmesso alla stessa attrice. 

Il Tribunale, ritenendo corretta la ricostruzione del convenuto Condominio e condividendo le relative difese, ha ritenuto l’impugnativa infondata con conseguente rigetto della domanda; in particolare, è stato ritenuto che la domanda si basasse su di un’errata interpretazione del punto all’ordine del giorno controverso poiché risultava nominata la figura del Consigliere del Consiglio del Supercondominio e non quella del rappresentante del condominio ex art. 67 disp. att. c.c. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla condomina/attrice, nel ...

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