Il fatto
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia insorta tra condòmini per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello aveva respinto l’impugnazione della sentenza con cui il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da quattro condomine per l’adozione di nuove tabelle sostitutive di quelle nulle fatte loro sottoscrivere dall’amministratore molti anni prima e sostitutive delle tabelle originarie redatte dal costruttore.
A parte gli altri motivi di doglianza (tra cui la mancata integrazione del contraddittorio, necessaria, a detta del ricorrente, in conseguenza della natura contrattuale delle tabelle in questione), tutti ritenuti infondati dal giudice di legittimità, il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n.5 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto le nuove tabelle applicabili a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado senza necessità di riforma della statuizione contenuta nella stessa sentenza appellata, ad avviso della quale le tabelle revisionate sarebbero state “in vigore dalla pubblicazione”.
La censura ha trovato accoglimento.
Si legge, infatti, nella pronuncia di legittimità che la sentenza, di cui all'art. 69 disp. att. c.c., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condòmini; ne consegue che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal passaggio in giudicato.
Secondo la Cassazione, la Corte di Appello, pur avendo dichiarato “corretta” la “tesi” dell’allora appellante per cui “le nuove tabelle sono applicabili solo dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla sua pubblicazione”, avrebbe tuttavia inspiegabilmente respinto il motivo di appello ...