 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Fattori critici e approccio “risk-based” nelle nuove regole antiriciclaggio per il settore non finanziario

Articolo

Fisco

Fattori critici e approccio “risk-based” nelle nuove regole antiriciclaggio per il settore non finanziario

mercoledì, 02 luglio 2025

Con l’adozione del Provvedimento del 16 giugno 2025 (“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350”), la Banca d’Italia ha introdotto un corpus organico di disposizioni rivolte agli operatori non finanziari che svolgono attività di trattamento del contante in euro.

Scritto da: De Vivo Annalisa

Con l’adozione del Provvedimento del 16 giugno 2025 (“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350”), la Banca d’Italia ha introdotto un corpus organico di disposizioni rivolte agli operatori non finanziari che svolgono attività di trattamento del contante in euro. Giova ricordare che, ai sensi della normativa citata, per gestori del contante si intendono le banche, Poste Italiane (per l’attività di pagamento), gli altri intermediari finanziari, i prestatori di servizi di pagamento e gli operatori economici coinvolti nella gestione e distribuzione di banconote e monete. Sono compresi:

  1. i soggetti che cambiano valute in banconote o monete;
  2. gli operatori non finanziari che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante (art. 134 TULPS) limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;
  3. gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

Gli operatori non finanziari che trattano professionalmente banconote in euro devono iscriversi in un elenco tenuto dalla Banca d’Italia, la quale ne definisce requisiti, cancellazione e decadenza tramite regolamento.

Il nuovo impianto regolamentare ribadisce la centralità dell’approccio basato sul rischio, che permea l’intera architettura degli adempimenti antiriciclaggio.

Tale principio impone agli operatori l’adozione di misure proporzionate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente, calibrando l’estensione e la frequenza degli obblighi informativi e di controllo. Non si tratta quindi di un adempimento uniforme e standardizzato, bensì di un processo valutativo in continua evoluzione, fondato su una comprensione ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati