Con l’adozione del Provvedimento del 16 giugno 2025 (“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350”), la Banca d’Italia ha introdotto un corpus organico di disposizioni rivolte agli operatori non finanziari che svolgono attività di trattamento del contante in euro. Giova ricordare che, ai sensi della normativa citata, per gestori del contante si intendono le banche, Poste Italiane (per l’attività di pagamento), gli altri intermediari finanziari, i prestatori di servizi di pagamento e gli operatori economici coinvolti nella gestione e distribuzione di banconote e monete. Sono compresi:
- i soggetti che cambiano valute in banconote o monete;
- gli operatori non finanziari che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante (art. 134 TULPS) limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;
- gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
Gli operatori non finanziari che trattano professionalmente banconote in euro devono iscriversi in un elenco tenuto dalla Banca d’Italia, la quale ne definisce requisiti, cancellazione e decadenza tramite regolamento.
Il nuovo impianto regolamentare ribadisce la centralità dell’approccio basato sul rischio, che permea l’intera architettura degli adempimenti antiriciclaggio.
Tale principio impone agli operatori l’adozione di misure proporzionate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente, calibrando l’estensione e la frequenza degli obblighi informativi e di controllo. Non si tratta quindi di un adempimento uniforme e standardizzato, bensì di un processo valutativo in continua evoluzione, fondato su una comprensione ...