L’art. 1131 c.c., dopo avere previsto al primo comma i limiti della rappresentanza processuale attiva dei condomini da parte dell’amministratore, per quanto riguarda la rappresentanza processuale passiva stabilisce al secondo comma che l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio.
Tuttavia, si può verificare che con riferimento ad una controversia instaurata nei confronti del condominio la rappresentanza dell’amministratore non si estende a tutti i condomini oppure che la rappresentanza iniziale di tutti i condomini venga meno nel corso del giudizio.
La prima ipotesi ricorre in tema di responsabilità extracontrattuale quando successivamente alla pretesa fatta valere nei confronti del condominio e l’instaurazione del relativo giudizio è intervenuta una modifica della compagine condominiale. In tal caso l’amministratore non rappresenta i nuovi condomini, per difetto di legittimazione passiva, e si pone il problema se continui a rappresentare i loro danti causa, i quali non sono più condomini.
Correttamente, pertanto, sul presupposto che nel caso di danni da illecito extracontrattuale imputabile al condominio i condomini tenuti al risarcimento sono quelli che erano tali al momento in cui si è verificato l’evento dannoso e non quelli che sono tali al momento della liquidazione del danno, la S.C. ha affermato che nella responsabilità civile ex art. 2053 c.c. il momento in cui la qualifica di proprietario dell’edificio assume rilevanza, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo responsabile, è quello della avvenuta rovina della costruzione e sono ininfluenti, a tal fine, i trasferimenti di proprietà avvenuti prima o dopo l’evento dannoso (Cass. 16 luglio 1996 n. 1924; Cass. 3 marzo 1965 n. 360). Cass. n. 9449 del 2016
Il principio è stato ribadito per l’ipotesi del danno da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. Lo stesso discorso vale per la ...