 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Detrazioni per riqualificazione energetica se la comunicazione è tardiva

Articolo

Condominio

Detrazioni per riqualificazione energetica se la comunicazione è tardiva

venerdì, 20 giugno 2025

Con ordinanza 26 marzo 2025, n. 8019, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha confermato e rafforzato l’orientamento giurisprudenziale - espresso con la pronuncia n. 7657/2024, poi ribadito anche con ordinanza n. 19309/2024 - secondo cui la comunicazione all’ENEA non ha natura sostanziale, ma costituisce un adempimento strumentale privo di effetti preclusivi in assenza di espressa previsione normativa.  

Scritto da: Servidio Salvatore

Dati del processo  

Nella vicenda oggetto dell’ordinanza n. 8019/2025 della Cassazione, il ricorrente aveva dedotto nel 2009, in tre rate annuali, le spese documentate sostenute nel 2007 per interventi di riqualificazione energetica, avvalendosi della detrazione del 55% prevista dall'art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

In sede di controllo automatico, l’ente impositore aveva disconosciuto la detrazione per mancato invio della comunicazione all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, previsto dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007.

Risultato soccombente in entrambi i gradi di merito, il contribuente propone ricorso in Cassazione che con il primo motivo deduce violazione degli artt. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349, della legge n. 296/2006, con particolare riguardo alla natura non decadenziale del termine per la comunicazione all’ENEA, assumendo a tal fine che né le norme di legge prevedevano la natura decadenziale del termine di 90 giorni (individuato peraltro solo con decreto ministeriale), né che la mancata ottemperanza dell’invio condizionasse la spettanza del beneficio.

Col secondo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente.

 

Esito del giudizio 

Come si nota, la censura attiene alla spettanza del beneficio anche in presenza di (tardiva) comunicazione all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Nell’accogliere il motivo di ricorso del contribuente, la Sezione tributaria afferma il principio che in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati