Dati del processo
Nella vicenda oggetto dell’ordinanza n. 8019/2025 della Cassazione, il ricorrente aveva dedotto nel 2009, in tre rate annuali, le spese documentate sostenute nel 2007 per interventi di riqualificazione energetica, avvalendosi della detrazione del 55% prevista dall'art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In sede di controllo automatico, l’ente impositore aveva disconosciuto la detrazione per mancato invio della comunicazione all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, previsto dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007.
Risultato soccombente in entrambi i gradi di merito, il contribuente propone ricorso in Cassazione che con il primo motivo deduce violazione degli artt. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349, della legge n. 296/2006, con particolare riguardo alla natura non decadenziale del termine per la comunicazione all’ENEA, assumendo a tal fine che né le norme di legge prevedevano la natura decadenziale del termine di 90 giorni (individuato peraltro solo con decreto ministeriale), né che la mancata ottemperanza dell’invio condizionasse la spettanza del beneficio.
Col secondo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente.
Esito del giudizio
Come si nota, la censura attiene alla spettanza del beneficio anche in presenza di (tardiva) comunicazione all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Nell’accogliere il motivo di ricorso del contribuente, la Sezione tributaria afferma il principio che in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa ...