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Il riparto delle spese condominiali in caso di alienazione di unità immobiliare

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Condominio

Il riparto delle spese condominiali in caso di alienazione di unità immobiliare

lunedì, 16 giugno 2025

La Cassazione, con sentenza del 28 marzo 2025, n. 8255, ha sostenuto che in caso di alienazione di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora l’alienante e l’acquirente non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti interventi (per tale intendendosi quella che determina l’oggetto del contratto di appalto, da stipulare con l’impresa prescelta, le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, non anche quella meramente preparatoria o interlocutoria), avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. 

Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate successivamente alla cessione, ne risponde l’acquirente, il quale non ha diritto di rivalersi, nei confronti dell’alienante, di quanto pagato al condominio per tali spese, a nulla rilevando che prima della cessione sia stata approvata una delibera preparatoria.

Scritto da: Panu Silvia

Il caso

Nel novembre del 2007, l’assemblea di un condominio ha deliberato l’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, in esecuzione di un’ordinanza sindacale del Comune che gli ordinava di mettere in sicurezza l’area su cui insisteva il fabbricato.

Un’unità immobiliare è stata venduta nel maggio del 2008, dopo la delibera condominiale di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e prima della relativa esecuzione, che ha avuto inizio più di due anni dopo, a seguito della delibera adottata nel luglio del 2010.

Si è posto così il problema di stabilire quale delle due delibere avesse fatto sorgere l’obbligo di contribuire alle spese relative a quell’intervento di manutenzione straordinaria.

Il dovere imposto dall’art. 1123 c.c. di contribuire alle spese relative alle parti comuni, che grava su ciascun condomino, integra un’obbligazione propter rem e segue il diritto di proprietà, sicché il relativo titolare è colui che è proprietario nel momento in cui l’obbligo contributivo sorge. 

Pertanto, se l’esecuzione dei lavori fosse stata riconducibile alla prima delibera, obbligati al pagamento del dovuto sarebbero stati gli alienanti; se, invece, fosse stata riconducibile alla seconda delibera, l’onere contributivo sarebbe gravato sull’acquirente. 

Secondo il Tribunale, la delibera da ritenersi definitiva per l’esecuzione dei lavori, e dunque fonte dell’obbligo contributivo alla spesa, era la seconda, mentre l’antecedente era da intendersi come meramente preparatoria o interlocutoria e comunque non vincolante per il condominio, perché non disponeva la definitiva approvazione degli interventi, ma si limitava a programmarli. Ne consegue che le somme dovute a titolo di contributi condominiali, per quella specifica spesa, erano a carico dell’acquirente, essendo stato l’intervento deliberato definitivamente dopo l’atto di acquisto dell’unità immobiliare. 

La Corte d’appello non ha condiviso l’interpretazione del Tribunale e ha ribaltato la relativa decisione, condannando ...

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