Il caso
Nel novembre del 2007, l’assemblea di un condominio ha deliberato l’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, in esecuzione di un’ordinanza sindacale del Comune che gli ordinava di mettere in sicurezza l’area su cui insisteva il fabbricato.
Un’unità immobiliare è stata venduta nel maggio del 2008, dopo la delibera condominiale di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e prima della relativa esecuzione, che ha avuto inizio più di due anni dopo, a seguito della delibera adottata nel luglio del 2010.
Si è posto così il problema di stabilire quale delle due delibere avesse fatto sorgere l’obbligo di contribuire alle spese relative a quell’intervento di manutenzione straordinaria.
Il dovere imposto dall’art. 1123 c.c. di contribuire alle spese relative alle parti comuni, che grava su ciascun condomino, integra un’obbligazione propter rem e segue il diritto di proprietà, sicché il relativo titolare è colui che è proprietario nel momento in cui l’obbligo contributivo sorge.
Pertanto, se l’esecuzione dei lavori fosse stata riconducibile alla prima delibera, obbligati al pagamento del dovuto sarebbero stati gli alienanti; se, invece, fosse stata riconducibile alla seconda delibera, l’onere contributivo sarebbe gravato sull’acquirente.
Secondo il Tribunale, la delibera da ritenersi definitiva per l’esecuzione dei lavori, e dunque fonte dell’obbligo contributivo alla spesa, era la seconda, mentre l’antecedente era da intendersi come meramente preparatoria o interlocutoria e comunque non vincolante per il condominio, perché non disponeva la definitiva approvazione degli interventi, ma si limitava a programmarli. Ne consegue che le somme dovute a titolo di contributi condominiali, per quella specifica spesa, erano a carico dell’acquirente, essendo stato l’intervento deliberato definitivamente dopo l’atto di acquisto dell’unità immobiliare.
La Corte d’appello non ha condiviso l’interpretazione del Tribunale e ha ribaltato la relativa decisione, condannando ...