Con la riforma del diritto sportivo, è stata introdotta la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche, in analogia a quanto in precedenza già previsto con il Codice del Terzo Settore per gli Ets, di richiedere la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro Nazionale della attività sportive dilettantistiche, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
In particolare è l’articolo 14 del D.Lgs 39/2021 a disciplinare tale normativa, ed il comma 3-ter dello stesso articolo, in riferimento al patrimonio minimo di cui le stesse associazioni devono essere dotate, dispone che “Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo (o al verbale dell’assemblea straordinaria), di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.”
Indubbiamente la nuova procedura si presenta decisamente più semplificata rispetto al passato; motivo per cui molte asd si dimostrano interessate a sfruttare tale opportunità, dal momento che ciò significa poter conseguire un’autonomia patrimoniale perfetta, con un patrimonio proprio dell’ente distinto da quello degli associati (ed in particolare da quello dei membri del consiglio direttivo).
Tuttavia, così come accade nel mondo profit con le società di capitali, diventa importante, proprio al fine di mantenere attiva l’agevolazione contenuta nella normativa, verificare che il patrimonio netto non scenda al di sotto del limite di legge, e quando mai ciò dovesse accadere, adottare gli opportuni provvedimenti.
Infatti, il comma 3-quater dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2021, a tal proposito, chiarisce che “Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza ...