La S.C. non ha tenuto un orientamento univoco sul problema della legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio.
Ha inizialmente affermato che dalla premessa che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta, scaturisce in modo chiaro ed inequivocabile il difetto di legittimazione attiva del singolo condomino a proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, unico legittimato essendo quest’ultimo in persona dell’amministratore (Cass.13 giugno 2018 n. 15567).
Non potrebbe nemmeno trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perchè tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune.
È facile rilevare che, purtroppo, in tal modo, la S.C. dimostra di non capire la differenza tra controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune, che hanno come contraddittori il condominio da una parte e un condomino dall’altro e la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condominio, in cui sono parti sostanziali i condomini (rappresentati nel processo dall’amministratore) ed un terzo creditore del condominio e che hanno ad oggetto obblighi dei singoli condomini, assimilabili a quelle in cui si ...