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L’inadempimento del contratto di amministrazione di condominio

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L’inadempimento del contratto di amministrazione di condominio

mercoledì, 11 giugno 2025

La sentenza del Tribunale di Messina 26 febbraio 2025, n. 353, resa in materia di responsabilità dell’amministratore di condominio, consente di svolgere alcune considerazioni in ordine alla natura giuridica dello stesso, al contenuto tipico del contratto che lo lega al condominio ed alla responsabilità contrattuale.

Scritto da: Staglioli Cerino Lorenzo

La sentenza in commento origina da un atto di citazione, proposto da un amministratore pro tempore di un condominio, con cui si richiedeva: a) l’accertamento e la conseguente dichiarazione della responsabilità e delle gravi inadempienze della parte convenuta nella gestione di un condominio; b) l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità di quest’ultima per mala gestio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1130-1710 c.c.; c) la condanna al pagamento di una determinata somma di denaro a titolo di restituzione delle quote condominiali incassate e non spese dalla parte convenuta e a titolo di risarcimento danni per l’esposizione debitoria conseguente ad omissioni ed inadempienze; d) la condanna al pagamento di somme relative all’omesso versamento dei contributi del portiere dello stabile.

L’analisi delle conclusioni cui si è giunti con la sentenza in commento richiede, preliminarmente, un chiarimento in ordine alla natura giuridica del contratto di amministrazione condominiale e sul suo contenuto tipico1.

Occorre anzitutto rilevare che l’amministratore costituisce l’organo esecutivo del condominio e che la sua presenza è solo eventuale: l’art 1229 c.c., infatti, prevede che soltanto qualora i condomini siano più di otto esso deve essere nominato dall’assemblea ovvero dall’autorità giudiziaria qualora essa non vi provveda.

Ciò posto, l’individuazione della natura giuridica dell’amministratore costituisce da sempre questione controversa e ciò conseguentemente all’ulteriore e complesso dibattito sorto in relazione alla natura giuridica del condominio.

Per quel che viene in rilievo in questa sede è sufficiente rilevare che la tesi prevalente (ex multis, Cass, II sez. Civile, 29251/2024, Cass, II sez. Civile, 22911/2018, Cass, sez. VI, 177/2012) qualifica il condominio come ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei condomini.

In linea con tale inquadramento, un diffuso orientamento ritiene che il rapporto tra ...

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