La sentenza in commento origina da un atto di citazione, proposto da un amministratore pro tempore di un condominio, con cui si richiedeva: a) l’accertamento e la conseguente dichiarazione della responsabilità e delle gravi inadempienze della parte convenuta nella gestione di un condominio; b) l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità di quest’ultima per mala gestio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1130-1710 c.c.; c) la condanna al pagamento di una determinata somma di denaro a titolo di restituzione delle quote condominiali incassate e non spese dalla parte convenuta e a titolo di risarcimento danni per l’esposizione debitoria conseguente ad omissioni ed inadempienze; d) la condanna al pagamento di somme relative all’omesso versamento dei contributi del portiere dello stabile.
L’analisi delle conclusioni cui si è giunti con la sentenza in commento richiede, preliminarmente, un chiarimento in ordine alla natura giuridica del contratto di amministrazione condominiale e sul suo contenuto tipico1.
Occorre anzitutto rilevare che l’amministratore costituisce l’organo esecutivo del condominio e che la sua presenza è solo eventuale: l’art 1229 c.c., infatti, prevede che soltanto qualora i condomini siano più di otto esso deve essere nominato dall’assemblea ovvero dall’autorità giudiziaria qualora essa non vi provveda.
Ciò posto, l’individuazione della natura giuridica dell’amministratore costituisce da sempre questione controversa e ciò conseguentemente all’ulteriore e complesso dibattito sorto in relazione alla natura giuridica del condominio.
Per quel che viene in rilievo in questa sede è sufficiente rilevare che la tesi prevalente (ex multis, Cass, II sez. Civile, 29251/2024, Cass, II sez. Civile, 22911/2018, Cass, sez. VI, 177/2012) qualifica il condominio come ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei condomini.
In linea con tale inquadramento, un diffuso orientamento ritiene che il rapporto tra ...