Le recenti pronunce del Tribunale di Lecce (24 febbraio 2025, n. 616) e del Tribunale di Ragusa (22 ottobre 2024, n. 1618) offrono un'interessante occasione di riflessione sul tema dell'operatività delle polizze globali fabbricati e sui principi che governano la materia del risarcimento danni in ambito assicurativo condominiale.
I casi esaminati, pur nella loro specificità fattuale, presentano significative analogie che consentono di delineare un quadro giurisprudenziale che sembra svilupparsi (impropriamente) in modo coerente e consolidato, tentando di sovvertire l’orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato a seguito di decenni di contrasti.
Entrambe le vicende processuali traggono origine da eventi dannosi verificatisi in contesti condominiali, coinvolgenti parti comuni dell'edificio e correlati a problematiche di infiltrazioni d'acqua. Tuttavia, le modalità di manifestazione del danno differiscono: nel caso di Lecce, il pregiudizio deriva da tubazioni idriche montanti ammalorate che hanno richiesto interventi di demolizione e ripristino per la ricerca delle perdite; nel caso di Ragusa, invece, si è verificato il crollo di un controsoffitto causato da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, caratterizzato da problemi strutturali e da una guaina danneggiata.
L'analisi comparata delle due pronunce consente di individuare alcuni principi comuni.
Iniziamo dall’aspetto processuale collegato all'onere della prova: in entrambe le pronunce viene riferito che esso deve gravare sull'assicurato. Come evidenziato in particolare dalla sentenza di Ragusa, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1558/2018, n. 4426/97, n. 12306/97), spetta all'assicurato dimostrare che il rischio verificatosi rientra nei "rischi inclusi" dalla polizza, che l'evento dannoso è coperto dalla garanzia assicurativa e che ha effettivamente causato il danno lamentato. L'allegazione da parte dell'assicuratore dell'esclusione della garanzia, inoltre, viene ritenuta non tanto un'eccezione in senso proprio, ma una mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Conseguentemente, l'onere probatorio resta immutato ...