Il Tribunale di Trani, con sentenza 17 gennaio 2025, n. 66, condanna al risarcimento del danno un condomino che aveva installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sul tetto, in conseguenza della sua occupazione abusiva.
Si trattava di decidere sulla domanda di accertamento dell’abusività dell’impianto fotovoltaico, che gli attori avevano fondato sull’ art. 1102 c.c. e sull’esecutività di due delibere condominiali che ne avevano disposto la rimozione o il ridimensionamento, a cura e spese del condomino convenuto.
Il giudice adito richiama l’art. 1102 c.c., che consente al proprietario l’utilizzazione e il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, o nella sua interezza, ma senza alterare la destinazione della cosa e impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l’utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello attuale o parziale di tutti i comproprietari.
Il condomino aveva installato l’impianto fotovoltaico sul tetto, impedendo lo stesso o un qualsiasi altro utilizzo da parte degli altri condomini. Il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che l’impianto fotovoltaico era a servizio esclusivo dell’unità immobiliare del convenuto e si estendeva su un’area che non consentiva agli altri né di installare un impianto analogo, né di sfruttare in altro modo la superficie disponibile.
In primo luogo, la condotta integrava una violazione dell’art. 1102 c.c., perché l’estensione dell’impianto fotovoltaico su una porzione significativa del tetto rendeva di fatto inutilizzabile il bene comune agli altri condomini
In secondo luogo, il condomino aveva violato alcune disposizioni del regolamento di condominio.
In particolare, il regolamento imponeva: l’obbligo di astenersi dall’utilizzo delle parti comuni in modo da impedire o ostacolare l’uso delle stesse da parte degli altri condomini; ...