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Manutenzione straordinaria e valore costitutivo della delibera

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Condominio

Manutenzione straordinaria e valore costitutivo della delibera

venerdì, 30 maggio 2025

Una recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione (Cass. 28 marzo 2025, n.8255) ha stabilito che l’onere di contribuzione alle spese occorrenti per la straordinaria manutenzione sorge con la delibera assembleare che abbia disposto la realizzazione dei lavori, quand’anche gli stessi siano effettuati in esecuzione di un’ordinanza del Sindaco che imponga la messa in sicurezza dell’edificio (nel caso di specie si è pertanto escluso che gli stessi potessero ricadere sul venditore di un’unità immobiliare- ex condomino, essendo la delibera assembleare successiva all’alienazione). 

Scritto da: Marzotti Pietro

 

1. Il fatto 

Veniva proposto ricorso articolato in due motivi avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, con cui il giudice dell’impugnazione -in riforma della sentenza di primo grado- aveva ritenuto i venditori di un’unità immobiliare sita all’interno di un edificio condominiale obbligati a “tenere indenne” il compratore delle somme che quest’ultimo sarebbe stato tenuto a versare in esecuzione di una delibera assembleare con cui si erano approvati lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, resi necessari da un’ordinanza sindacale che imponeva al condominio la messa in sicurezza dello stabile. 

Secondo la Corte d’appello, in particolare, avrebbe dovuto ritenersi che l’obbligo di contribuzione fosse sorto già con la delibera con cui l’assemblea aveva approvato i lavori e autorizzato la realizzazione del progetto esecutivo, prima, dunque, che l’unità immobiliare in questione fosse compravenduta. Ciò in quanto con la suddetta delibera i condòmini si sarebbero limitati a prendere atto «di un ordine imposto dall'autorità, da oltre due anni e sul quale non avevano alcun potere discrezionale di approvazione dovendo soltanto eseguire quanto necessario per eliminare i denunciati problemi relativi alla pubblica e privata incolumità». Non avrebbe influito su tale conclusione, prosegue il giudice del gravame, il fatto che l’approvazione dell’appalto delle opere fosse intervenuta solo in un momento successivo «poiché i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi scaturivano da un ordine dell'autorità ed i condomini, presane conoscenza, non potevano che deliberarne l’esecuzione, il cui procrastinarsi, come anche la successiva variazione di progetti, non sminuisce la volontà espressa di approvazione dei lavori in relazione all'antecedente progetto del (OMISSIS), poiché le variazioni progettuali dovevano comunque attenersi alla tipologia di lavori individuata nella richiamata ordinanza sindacale». 

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Secondo il giudice di legittimità, infatti, «A differenza di quanto sostenuto ...

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