La vicenda
Un condòmino, abilitato all’esercizio della professione forense, agiva con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. davanti al Tribunale di Livorno, domandando la condanna del proprio Condominio a rimborsargli la somma complessiva di euro 1.500,00 circa a titolo di spese e compensi del procedimento di mediazione obbligatoria, che aveva regolarmente introdotto “ante causam”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., per l’impugnazione di alcune delibere assembleari che riteneva nulle o annullabili ovvero, in subordine, per la revoca dell’amministratore per le violazioni contestate.
Deduceva che, a fronte dell’istanza di mediazione, evidentemente fondata, l’assemblea del Condominio si era riunita in successiva seduta, annullando “in autotutela” le delibere contestate e revocando l’amministratore in carica.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la “cessazione della materia del contendere”, condannando il condominio al pagamento dei compensi e delle spese, “ai sensi del disposto di cui all’art. 2377, comma 7 del c.c. per quanto applicabile e dell’art. 91 c.p.c., o come meglio”.
Il Condominio, rappresentato dal nuovo amministratore subentrato, resisteva chiedendo accertarsi l’invalidità delle delibere assembleari, oggetto della domanda di mediazione proposta dal condomino ricorrente e già revocate, al fine di accertare la responsabilità esclusiva del precedente amministratore, chiamato in garanzia.
Alla domanda per l’accertamento, con efficacia di giudicato, della nullità e/o annullabilità delle delibere si associava anche il ricorrente, proponendola in uno con la memoria integrativa depositata ai sensi dell’art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c., nei termini concessi dal Giudice unicamente ai fini della questione inerente alla competenza.
Il Giudice livornese, tuttavia, declinava la propria competenza, ritenendo che l’unica domanda “rilevante” ai fini della determinazione della competenza fosse la domanda di condanna del Condominio al rimborso delle ...