Lavori edilizi condominiali, invio dati alle Entrate
Con i Provvedimenti sopra citati, è previsto che gli amministratori di condominio devono trasmettere annualmente all'Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo, i dati relativi alle spese sostenute durante l'anno precedente per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'art. 1117 cod. civ.
Inoltre, devono essere inclusi anche i costi per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo delle parti comuni oggetto di ristrutturazione.
Nello specifico, è l’art. 2 del decreto del MEF 1° dicembre 2016 che ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.
Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ che chiariscono le modalità di adempimento di questo obbligo.
Comunicazione dati lavori condominiali nel 2024
Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni da parte degli amministratori di condominio è stato fissato, come si è detto, per il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state effettuate, dall’art. 16-bis, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Si tratta delle comunicazioni circa le spese effettuate per lavori su aree comuni quali la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica, nonché per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di grandi ...