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Lavori edili condominiali: invio dati e nuove faq dell’Agenzia delle entrate

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Lavori edili condominiali: invio dati e nuove faq dell’Agenzia delle entrate

lunedì, 19 maggio 2025

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, all’art. 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Il successivo decreto del MEF 1° dicembre 2016 ha previsto all’art. 2 l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute nell’anno precedente dal Condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini. 

A partire dalle informazioni relative all’anno 2023, le comunicazioni di cui al Provvedimento n. 19969/2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al  Provvedimento 21 febbraio 2024, n. 53174, precedentemente modificate con i Provvedimenti  n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019, n. 49885 del 19 febbraio 2021, n. 46900 del 14 febbraio 2022 e n. 470370 del 20 dicembre 2022. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati Provvedimenti. 

Scritto da: Servidio Salvatore

 

Lavori edilizi condominiali, invio dati alle Entrate

Con i Provvedimenti sopra citati, è previsto che gli amministratori di condominio devono trasmettere annualmente all'Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo, i dati relativi alle spese sostenute durante l'anno precedente per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'art.  1117 cod. civ.

Inoltre, devono essere inclusi anche i costi per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo delle parti comuni oggetto di ristrutturazione.

Nello specifico, è l’art. 2 del decreto del MEF 1° dicembre 2016 che ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ che chiariscono le modalità di adempimento di questo obbligo.

 

Comunicazione dati lavori condominiali nel 2024

Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni da parte degli amministratori di condominio è stato fissato, come si è detto, per il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state effettuate, dall’art. 16-bis, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Si tratta delle comunicazioni circa le spese effettuate per lavori su aree comuni quali la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica, nonché per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di grandi ...

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