La questione della solidarietà passiva tra comproprietari
Ci si chiede se la diversa natura dei titoli che contribuiscono a realizzare la contitolarità del diritto di proprietà possa essere un elemento discriminante per comprendere se tra i cosiddetti “comunisti” sussista, dinanzi al condominio, solidarietà passiva nel rispondere all’obbligazione di pagamento e/o parziarietà rispetto la propria quota parte. A tale interrogativo ha recentemente risposto il Tribunale di Firenze con la sentenza del 7 gennaio 2025 n. 20, intervenuto come giudice d'appello in un caso di impugnazione di una decisione dell'ufficio del Giudice di Pace locale. La vicenda verteva su una questione sostanziale di analoga presupposizione. In particolare, un condominio aveva agito in via monitoria nei confronti di un condòmino e dei comproprietari di una delle unità immobiliari, richiedendo il pagamento integrale degli oneri condominiali. I comproprietari opponevano l'esigibilità del credito, sostenendo di non essere legittimati passivi in quanto titolari della (comp)proprietà dell’immobile in disamina a titolo originario (iure proprio) e non iure successionis, come invece enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo in seguito al decesso della madre e alla successione nella rispettiva quota parte (da cui hanno evidentemente esteso la quota originaria già detenuta).
In primo grado, l'eccezione sollevata dai comproprietari era stata accolta, portando alla declaratoria di invalidità del provvedimento monitorio, assumendosi sulla natura parziaria dell’obbligazione interna tra comproprietari. Tuttavia, in sede di appello, l'esito del giudizio veniva ribaltato.
La posizione del Giudice toscano
Il giudice del gravame – con il provvedimento in disamina - ha sottolineato che “La natura solidale - e non parziaria - dell’obbligazione dei comproprietari è giustificata sia dal fatto che l’onere contributivo grava sui proprietari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e, nei confronti del condominio, essi sono ...