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Partecipazione dell’usufruttuario all’assemblea di condominio

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Condominio

Partecipazione dell’usufruttuario all’assemblea di condominio

mercoledì, 14 maggio 2025

Con una recente sentenza, il Tribunale di Napoli (Tribunale di Napoli, sentenza 26 gennaio 2025, n. 822) ha ritenuto annullabile la delibera approvata dall’assemblea che abbia discusso e deliberato in ordine ad affari attinenti all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni in conseguenza dell’omessa convocazione dell’usufruttuario di un piano o di una porzione di piano dell’edificio condominiale.

Scritto da: Marzotti Pietro

Il caso

La fattispecie (Tribunale di Napoli, sentenza 26 gennaio 2025, n. 822) verte intorno ad una impugnativa di delibera assembleare proposta dall’usufruttuaria di un’unità immobiliare sita nell’edificio condominiale; quest’ultima lamentava, tra le altre cose, il fatto che l’avviso di convocazione dell’assemblea fosse stato recapitato solo alla nuda proprietaria dell’immobile, in violazione dell’art. 67 disp. att. c.c. Secondo la difesa del condominio, invece, la delibera non sarebbe stata viziata, avendo l’attrice inviato al condominio, precedentemente allo svolgimento dell’assemblea, una p.e.c nella quale chiedeva la produzione di documentazione, il che avrebbe dimostrato la conoscenza della convocazione medesima da parte dell’attrice-usufruttuaria. 

Il Tribunale, affermata la procedibilità della domanda (risultando espletato il tentativo di mediazione), la ritualità della costituzione in giudizio del condominio (sul presupposto dell’autonoma legittimazione passiva dell’amministratore di condominio) e la tardività dell’eccezione di decadenza dal diritto di impegnare la delibera sollevata dal condominio resistente, si è soffermato sulla legittimazione ad agire dell’attrice. Il giudice di primo grado, premesso che in tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto (ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze) ha richiamato una recente pronuncia del giudice di legittimità (Cass. 27 febbraio 2024 n.5129) secondo la quale “non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l’annullamento, attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell’atto impugnato» dovendosi «distinguere, tra l’interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l’interesse tutelato dall’attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. L’interesse […] ad ...

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