Vicenda processuale
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 18824/2025 del Tribunale di Roma, un Condominio si opponeva al decreto ingiuntivo che gli era stato notificato da un ex amministratore, per ottenere, tra l’altro, il pagamento di un compenso anche per gli adempimenti fiscali del condominio durante un periodo di sette anni di gestione.
Il “presunto creditore” faceva presente che, ad ogni convocazione di assemblea che avesse ad oggetto la nomina dell'amministratore, era stato sempre allegato il prospetto analitico dei compensi richiesti e, in particolare, il compenso “adempimenti fiscali” era stato indicato in modo separato rispetto agli altri compensi, sia in sede di preventivo che di consuntivo.
Nell’opposizione alla richiesta di decreto ingiuntivo, il Condominio contestava la legittimazione dell’amministratore, in quanto la gestione del caseggiato era stata affidata a una società unipersonale, un’entità diversa da quella per la quale era stato emesso il decreto ingiuntivo. In ogni caso evidenziava che non era dovuta la somma richiesta per l’espletamento degli adempimenti fiscali, trattandosi di attività di gestione ordinaria dell’amministratore; infine, si rilevava che il compenso extra non era stato concordato tra le parti.
In sintesi, il Codominio opponente eccepisce:
- carenza di legittimazione attiva dell’ex amministratore, per gli anni da 2014 al 2018, in quanto soggetto del tutto diverso dall’amministratrice uica del Condominio a partire dal 12 febbraio 2014;
- la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, poiché già corrisposte o prelevate dall’ex amministratore;
- nullità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci, rendiconti e consuntivi di gestione anni dal 2012 al 2018, poiché gli stessi riportano un quadro incompleto della situazione contabile del Condominio oltreché non veritieri mentre il verbale di passaggio di consegne non costituisce prova del credito vantato. ...