La fattispecie
La fattispecie in esame concerne un Condominio che, nel 2022, con Assemblea straordinaria, aveva deliberato di realizzare interventi edilizi per i quali intende fruire delle detrazioni del Superbonus (110%) previste dall'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Questi interventi erano stati affidati a un General Contractor, che si era impegnato ad applicare lo sconto in fattura.
I lavori iniziarono nel novembre 2023, proprio poco prima che il c.d. D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in vigore dal 30 marzo 2024, restringesse la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura solamente per i lavori per cui fosse stata sostenuta almeno una spesa entro il 30 marzo 2024.
Dopo aver presentato la CILAS il 25 novembre 2022, il Condominio ha dovuto cambiare il General Contractor e ha fissato l'inizio dei lavori per il 6 novembre 2023.
Inoltre, il Condominio intende utilizzare il Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal Decreto Cessioni (D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38).
Il Condominio istante dichiara, inoltre, che, ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34 del 2020, intende usufruire per le spese sostenute nel 2024 del Superbonus con l'aliquota di detrazione del 70% con l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui al successivo art. 121, rientrando nei casi di deroga previsti dal Decreto Cessioni.
Pertanto, il Condominio istante chiede se, al fine di continuare ad applicare lo sconto in fattura anche sulle spese sostenute successivamente all'entrata in ...