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Litisconsorzio necessario per la domanda di servitù di passaggio coattivo

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Condominio

Litisconsorzio necessario per la domanda di servitù di passaggio coattivo

mercoledì, 23 aprile 2025

La Corte di cassazione a Sezioni Unite civili, con sentenza del 27 gennaio 2025,  n. 1900, afferma che l’azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore di un fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto e la eventuale mancanza di integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice comporta l’estinzione del processo secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.

Scritto da: De Angelis Roberta Maria

Fatti di causa

La questione posta all’esame delle Sezioni Unite trae origine dalla domanda proposta dai comproprietari d’un compendio immobiliare che, da sempre accessibile tramite due percorsi vicinali aveva perso il collegamento diretto con la via pubblica a seguito della modifica del tracciato stradale, operata per agevolare l’accesso al contiguo Condominio e ad altre proprietà. I comproprietari del predetto immobile agivano in giudizio nei confronti del Condominio e di tutti i condomini, chiedendo, in via principale, accertarsi l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio a uso agricolo; in subordine, accertato lo stato d’interclusione, costituirsi servitù coattiva di passaggio urbana, veicolare e pedonale sulla strada d’accesso dianzi descritta, determinandosi l’indennità da corrispondere.

Il Tribunale di Aosta respingeva la domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione della servitù e, accogliendo quella subordinata, costituiva, lungo il medesimo tracciato, servitù coattiva, determinando al contempo l’indennità che gli attori avrebbero dovuto corrispondere. 

Sebbene, nel caso di specie, non tutti i proprietari dei fondi esistenti tra quello intercluso e la pubblica via erano stati citati in giudizio, il Tribunale argomentava nel senso di ritenere che in caso di costituzione di servitù coattiva su più fondi appartenenti a una pluralità di proprietari doveva escludersi di essersi in presenza di litisconsorzio necessario, in applicazione del principio di diritto asseritamente enunciato dalle sentenze della Corte di cassazione nn. 6069/2006 e 13101/2013 secondo cui l’attore può provvedere nei di loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi.

La sentenza veniva poi impugnata dal Condominio e dai condomini indicati nell’epigrafe della statuizione d’appello.

La Corte d’Appello di Torino, davanti alla quale si costituirono gli originari attori, anche al fine d’impugnare in via incidentale ...

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