Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025, all’articolo 241, primo comma, lettera cc, rubricato “Abrogazioni”, dispone l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2026, delle disposizioni previste dall’articolo 25 della Legge 133/1999, tra le quali quelle contenute nei commi 2 e 5, di particolare interesse per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
Il comma 2, richiamato anche dalla circolare 18/E del 1° agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate, prevedeva (e prevede ancora sino al 31 dicembre) che per le asd e le ssd, che hanno optato per l’adozione del regime forfettario di cui alla Legge 398/1991, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo non superiore a 51.645,69 euro:
- i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
Sicuramente la cancellazione di tale norma rappresenta una brutta notizia per gli enti sportivi interessati, i quali non potranno più effettuare delle campagne di raccolta pubblica di fondi o svolgere attività commerciali strutturalmente funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, senza dare rilevanza fiscale alle operazioni effettuate.
Di diverso impatto è invece l’abrogazione del comma 5, il quale dispone l’obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali ovvero secondo altre modalità tracciate.